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Tra le varie normative agevolative finanziate con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sono molto utilizzate dalle imprese alcune che traggono i loro fondi dalla misura “Investimento 1: Transizione 4.0” del PNRR, la quale ha l’obiettivo di sostenere la trasformazione digitale delle imprese, incentivando gli investimenti a sostegno della digitalizzazione.

 

Operativamente, la misura si concretizza, tra l’altro, attraverso il riconoscimento di tre tipologie di crediti d’imposta alle imprese che investono in:

  • Beni capitali;
  • Ricerca, sviluppo e innovazione;
  • Attività di formazione alla digitalizzazione e di sviluppo delle relative competenze.

 

Queste misure agevolative sono attualmente disciplinate:

  • all’articolo 1, commi 189-190, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 e dall’articolo 1, commi da 1054 a 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e ss.mm.ii (credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0, immateriali 4.0 ed immateriali standard);
  • dall’articolo 1, commi 198-209, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 e ss.mm.ii (credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese);
  • dall’articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (credito d’imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0).

 

Come si vede, le finalità perseguite da questi crediti di imposta sono ampiamente coperte anche da altri bandi quali, ad esempio, la c.d. Nuova Sabatini (art. 2, del Decreto Legge 69/2013) o i vari bandi “Transizione ecologica e digitale” emanati a livello più o meno locale.

 

Viene spontaneo, quindi, pensare di applicare diversi strumenti sullo stesso progetto al fine di massimizzare gli aiuti percepiti aumentando l’effetto competitivo: ma, è lecito?

In linea generale, si può dire che sia possibile godere di più strumenti agevolativi sullo stesso progetto, poiché la normativa UE ammette questa possibilità in linea generale ed astratta, purché siano rispettati una  serie di vincoli.

Nel caso particolare, comunque, bisognerà riferirsi alle specifiche normative per vedere se l’ente che le ha emanate abbia ammesso o meno questa possibilità e verificare come tratta la questione, la specifica normativa europea di riferimento.

 

Ad esempio, è lecito agevolare l’acquisto di un macchinario con caratteristiche Industria 4.0 utilizzando la Nuova Sabatini ed il credito di imposta d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0?

La normativa della Nuova Sabatini disciplina che: “Le agevolazioni sono cumulabili con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi, in tutto o in parte coincidenti, […seguono limiti e condizioni…].” (art. 8.8 Circolare Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 410823/2022), quindi ammette che vi possa essere cumulo.

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 prevede che: “Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi […seguono limiti e condizioni…]. ” (comma 1059, art. 1 legge 30 dicembre 2020, n. 178) quindi, anche questo secondo strumento, consente che vi sia cumulo.

Essendo, però, il credito d’imposta beni strumentali materiali 4.0, finanziato con fondi PNRR, resta da verificare se i fondi PNRR ammettano la possibilità di utilizzare altre coperture agevolate per lo stesso progetto. L’articolo 9 del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 241, del 12 febbraio 2021, “che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza”, disciplina: “Il sostegno nell’ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo”. Ammette quindi il cumulo, ma non sullo stesso costo.

Entra in gioco la nozione di “doppio finanziamento”.

“Cumulo” e “doppio finanziamento”, spiega la Ragioneria Generale dello Stato, nella Circolare n. 33 del 31 dicembre 2021, “sono due nozioni che si riferiscono a due principi distinti e non sovrapponibili. In particolare, il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura. […]. 

Il concetto di cumulo, viceversa, si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento. È pertanto prevista la possibilità di cumulare all’interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo (divieto di doppio finanziamento).”

 

In pratica, quindi, tornando all’esempio della doppia agevolazione sulla macchina Industria 4.0, è possibile cumulare i due incentivi ma non sugli stessi costi. Bisognerà quindi sottrarre dal costo imponibile agevolabile del macchinario, il valore dell’aiuto ricevuto dalla Nuova Sabatini e, sul valore così risultante, applicare l’aliquota di credito di imposta stabilita per l’anno di effettuazione dell’investimento.

Come si vede, anche questo tema della normativa agevolativa presenta degli aspetti che non sono immediatamente o direttamente desumibili dall’esame di un singolo atto, ma è necessario porre in relazione le diverse fonti al fine di poterne ricavare il disegno generale. 

Dedicarsi ad una tale attività di studio, implica dovervi investire molto tempo, cosa che solo qualificati professionisti del settore possono permettersi; è per cui a loro che è utile l’impresa si rivolga. Altri professionisti, ad esempio contabili, fiscalisti, aziendalisti, ecc. sono troppo oberati dal restare aggiornati nel proprio specifico campo e, seppur in buona fede, rischiano di fornire alle imprese clienti informazioni errate o parziali se interpellati sul tema degli aiuti di stato.

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