Fondo rotativo turismo: Sezione speciale del Fondo Rotativo per l’Innovazione per agevolare l’accesso al credito e gli investimenti di media dimensione nel settore turistico per le piccole e medie imprese, con una riserva del 50% per gli investimenti green. Ecco di cosa si tratta e quali i requisiti per accedere.
Indice dei contenuti
Fondo Rotativo Turismo: Beneficiari
I soggetti beneficiari sono le imprese alberghiere, le strutture che svolgono attività agrituristica, le strutture ricettive all’aria aperta, nonchè le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici.
I beneficiari devono gestire, in virtù di un contratto, una attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi oppure, essere proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l’attività ricettiva o il servizio turistico.
Alla data di presentazione della domanda, le imprese devono:
- essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento;
- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di liquidazione anche volontaria ovvero di fallimento;
- avere una stabile organizzazione d’impresa nel territorio nazionale;
- trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
- essere in regime di contabilità ordinaria;
- avere ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice, e disporre di una Delibera di finanziamento adottata dalla medesima Banca.
Non sono ammesse alle agevolazioni le imprese controllate da soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, un’attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di incentivo.
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Fondo Rotativo Turismo: Progetti ammissibili
Sono ammissibili i programmi di investimento riguardanti i seguenti interventi:
- riqualificazione energetica delle strutture, ivi compresa la sostituzione integrale o parziale dei sistemi di condizionamento in efficienza energetica dell’aria;
- riqualificazione antisismica;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o installazione di manufatti leggeri, incluse le unità abitative mobili e loro pertinenze collocate anche in via continuativa in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui ai punti 1) e 2);
- realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;
- digitalizzazione;
- acquisto/rinnovo di arredi.
Sono ammissibili le spese relative ai seguenti beni e servizi:
- servizi di progettazione relati alle successive voci di spesa, nella misura massima del 2%;
- suolo aziendale e sue sistemazioni, nella misura massima del 5%;
- fabbricati, opere murarie e assimilate, nella misura massima del 50%;
- macchinari, impianti e attrezzature, nuovi di fabbrica;
- spese per la digitalizzazione, esclusi i costi relativi alla intermediazione commerciale, nella misura massima del 5%.
Relativamente agli interventi di riqualificazione energetica sono ammesse le seguenti spese:
- a.1 le spese per gli interventi di cui all’articolo 5 del decreto 6 agosto 2020 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli interventi devono rispettare i requisiti tecnici minimi previsti dal decreto 6 agosto 2020, ad eccezione degli interventi di cui alle lettere a) e b) che devono soddisfare, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti riportati nell’appendice B all’allegato 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro della salute e il Ministro della difesa 26 giugno 2015;
- a.2 le spese per gli interventi di installazione di nuovi impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e muniti di sistema di accumulo, per i quali si applica quanto previsto dal comma 7, dell’articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, che siano destinate ad uso esclusivo della struttura turistica oggetto dell’intervento;
- a.3 le spese per acquisti di macchine di cogenerazione, finalizzate alla produzione di energia elettrica ed energia termica; spese per opere idrauliche ed elettriche per la messa in funzione della macchina di cogenerazione e per il collegamento agli impianti attuali; spese per la progettazione; spese per l’espletamento delle pratiche per l’allacciamento alla connessione della rete elettrica.
Relativamente agli interventi di riqualificazione antisismica sono ammesse le seguenti spese:
- b.1 qualsiasi spesa inerente alla realizzazione di opere destinate a migliorare il comportamento antisismico dell’edificio;
- b.2 le spese per l’acquisto di beni destinati a strutture esistenti, già in regola con la normativa antisismica vigente nella zona di riferimento, a condizione che l’acquisto sia idoneo a migliorare il comportamento antisismico dell’edificio.
Tale miglioramento dovrà essere attestato da un tecnico qualificato a ciò autorizzato
Relativamente agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, realizzati sia sulle parti comuni che sulle unità immobiliari, sono ammesse le seguenti spese:
- c.1 sostituzione di finiture, quali in particolare pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti, il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici quali servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori, domotica;
- c.2 interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici;
- c.3 realizzazione ex novo di impianti igienico-sanitari adeguati all’ospitalità delle persone diversamente abili, così come la sostituzione di impianti sanitari esistenti con altri adeguati all’ospitalità delle persone diversamente abili;
- c.4 sostituzione di serramenti interni, quali porte interne, anche di comunicazione, in concomitanza di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche;
- c.5 sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione ai fini dell’accessibilità.
Relativamente agli interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), inclusi quelli relativi alle unità abitative mobili e loro pertinenze e accessori collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale del 28 dicembre 2021, ammissibili in quanto funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo articolo 5, comma 1, del decreto interministeriale del 28 dicembre 2021, sono ammesse le seguenti spese:
- d.1 demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, anche con modifica della sagoma ma nel rispetto della volumetria, con esclusione degli immobili soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 222 gennaio 2001, n. 42, e successive modificazioni, per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma;
- d.2 ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza;
- d.3 modifica dei prospetti dell’edificio, effettuata, tra l’altro, con apertura di nuove porte esterne e finestre, o sostituzione dei prospetti preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse, materiali, finiture e colori;
- d.4 realizzazione di balconi e logge;
- d.5 servizi igienici;
- d.6 sostituzione di serramenti esterni, da intendersi come chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, con altri aventi le stesse caratteristiche;
- d.7 sostituzione di serramenti interni con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti in termini di sicurezza e isolamento acustico;
- d.8 installazione di nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente con modifica dei materiali, privilegiando materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili, tra i quali il legno, anche con riferimento ai pontili galleggianti;
- d.9 installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.
Relativamente alla realizzazione di piscine termali sono ammesse le seguenti spese:
- e.1 la realizzazione e la ristrutturazione delle vasche e dei percorsi vascolari (percorsi Kneipp), ivi compresi i rivestimenti del fondo e delle pareti, la copertura della vasca, gli impianti tecnologici e i vani tecnici di servizio;
- e.2 la realizzazione e la ristrutturazione delle unità ambientali di supporto indispensabili per l’esercizio delle attività balneotermali, quali, per esempio, i servizi igienici e gli spogliatoi;
- e.3 relativamente all’acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, per:
- e.3.1 vasche per balneoterapia;
- e.3.2 apparecchi per l’erogazione delle terapie inalatorie e dell’aerosolterapia in ogni forma prevista, delle ventilazioni, riabilitazione motoria e riabilitazioni polmonari;
- e.3.3 attrezzature e vasche per la maturazione, lo stoccaggio e la distribuzione del fango;
- e.3.4 attrezzature per la riabilitazione, quali, tra gli altri, attrezzature e macchinari per palestra, ausili per deambulazione, lettini;
- e.3.5 realizzazione di docce, bagni turchi, saune e relative attrezzature.
Relativamente agli interventi di digitalizzazione sono ammesse le seguenti spese:
- f.1 acquisto di modem, router e impianti wifi;
- f.2 realizzazione di infrastrutture server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;
- f.3 acquisto di dispositivi per i pagamenti elettronici e di software, licenze e sistemi per la gestione e la sicurezza degli incassi online;
- f.4 acquisto di software e relative applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile;
- f.5 creazione o acquisto di software e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acquisto e vendita on line di pernottamenti, pacchetti e servizi turistici, quali gestione front, back office e API – Application Program Interface per l’interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori;
- f.6 acquisto di licenze software per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM – Customer Relationship Management;
- f.7 acquisto di licenze software necessarie per il collegamento all’hub digitale del turismo di cui alla misura M1C3-I.4.1 del PNRR;
- f.8 acquisto di licenze del software ERP – Enterprise Resource Planning per la gestione della clientela e dei processi di marketing, vendite, amministrazione e servizi al cliente;
- f.9 acquisto di programmi software per piattaforme informatiche per la promozione e commercializzazione digitale di servizi e offerte innovative.
Relativamente all’acquisto/rinnovo arredi, ivi inclusa l’illuminotecnica sono ammesse le spese riguardanti beni mobili, durevoli e ammortizzabili, strumentali all’attività d’impresa esercitata nell’ambito della struttura ricettiva relativamente alla quale è stata presentata la domanda di incentivo, ivi destinati e messi in uso, inclusi gli acquisti di mobili, componenti di arredo e componenti di illuminotecnica.
Le spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui all’articolo 5, comma 1, lettere da a) a f), del decreto interministeriale del 28 dicembre 2021, comprensive delle relazioni, delle asseverazioni e degli attestati tecnici, ove richiesti, nella misura massima del 10% delle spese ammissibili.
Le spese devono essere pagate esclusivamente tramite un conto corrente bancario dedicato alla realizzazione del Programma di investimento.
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i Programmi di investimento devono:
- essere realizzati nell’ambito di una o più delle proprie unità locali in Italia;
- prevedere spese ammissibili comprese tra 500.000 euro e 10 milioni di euro;
- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e conclusi entro il 31 dicembre 2025;
- non devono arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH);
- essere idonei a realizzare il miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva.
In relazione al Programma di investimento è possibile presentare una sola domanda di accesso alle agevolazioni.
Fondo Rotativo Turismo: cumulabilità
Gli incentivi sono alternativi alla misura “credito d’imposta ALBERGHI c.d. Superbonus alberghi 80%“, e comunque non cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni concessi per gli stessi interventi.
Modalità di accesso al Fondo Rotativo Turismo
Il Bando è in attivazione. La data di apertura dei termini e le modalità applicative per la presentazione delle domande sono definiti dal Ministero del Turismo con successivo provvedimento.