Garanzia Bonus Ricerca e Sviluppo: la nuova misura del Governo per garantire la qualificazione degli investimenti effettuati dalle imprese per poter usufruire del Bonus Ricerca & Sviluppo, senza incorrere in problemi con l’agenzia dell’Entrate, come già successo in passato (vedi articolo Ravvedimento per il Bonus Ricerca e Sviluppo: “riversamento spontaneo” del credito d’imposta 2015-2019)
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Garanzia Bonus Ricerca e Sviluppo: di cosa si tratta
Relativamente alla fruizione dei crediti d’imposta maggiormente riconosciuti, l’articolo 23, comma 2, del Dl 73/2022 (Decreto Semplificazioni) ha introdotto un nuovo mezzo utile per le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design. Al fine di favorire l’applicazione in condizioni di certezza operativa delle discipline previste dall’articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio.
Analoga certificazione potrà essere richiesta per l’attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell’applicazione della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta prevista dal quarto periodo del comma 203, nonché dai commi 203 -quinquies e 203 -sexies del medesimo articolo 1 della legge n 160 del 2019.
La certificazione può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta previsti non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto semplificazioni fiscali, sono individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità ed è istituito un apposito albo dei certificatori, tenuto dal Ministero dello sviluppo economico.
Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori, le modalità e condizioni della richiesta della certificazione, nonché i relativi oneri a carico dei richiedenti, parametrati ai costi della procedura.
Garanzia bonus Ricerca e Sviluppo: i benefici
Le attività di ricerca e sviluppo sono tendenzialmente esposte a diverse valutazioni di carattere soggettivo, spesso non configurabili come chiare o certe. La certificazione introduce quindi uno strumento di tutela per le imprese davanti a numerosi rischi tra cui quello di sanzioni per credito inesistente e il credito non spettante, che comportano nella maggior parte dei casi sia un risvolto amministrativo che penale.
La proposta del Ministro dello sviluppo economico prevede che siano individuati i requisiti di ingresso all’albo dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione entro il 22 luglio 2022 (quindi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto). Con tale ulteriore decreto dovranno chiaramente essere stabilite anche le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori, le modalità e condizioni della richiesta della certificazione, i relativi oneri a carico dei richiedenti, parametrati ai costi della procedura.
Si ritiene opportuno rammentare che la certificazione esplica chiari effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. Ne consegue che l’Amministrazione non potrà effettuare attività di accertamento potenzialmente sanzionatoria in presenza della Certificazione.