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Il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea all’articolo 107 stabilisce, in linea generale, l’incompatibilità con il mercato interno degli aiuti di stato erogati dai paesi membri. Al paragrafo 3 del citato articolo 107, però, si aprono alcune eccezioni tra le quali risultano interessanti ai nostri scopi quelle delle lettere a) e c).

“Art. 107. 3.

Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all’articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

[…]

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

[…]”

Gli aiuti di stato conformi a quanto disposto dalla normativa suddetta sono chiamati “Aiuti a finalità regionale”.

 

Le zone assistite

Per ogni paese membro le aree in cui è possibile erogare aiuti di stato a finalità regionale di cui alle lettere a) e c) dell’articolo 107.3 del Trattato, dette “zone assistite”, sono definite in accordo con la Commissione Europea all’inizio di ogni settennato. Insieme alle zone assistite sono definiti anche i massimali di aiuto in equivalente sovvenzione lordo applicabili.

In Italia, per il periodo 2021-2027, le zone assistite ai sensi dell’articolo 107.3.a) sono tutte le regioni del mezzogiorno e precisamente:

  1.       Molise
  2.       Campania
  3.       Puglia
  4.       Basilicata
  5.       Calabria
  6.       Sicilia
  7.       Sardegna

mentre quelle assistite ex articolo 107.3.c) sono sparse a macchia di leopardo tra le diverse regioni.

 

I soggetti e gli investimenti ammissibili

La Sezione 1 del Regolamento UE 651/2014, regolamento generale di esenzione (detto anche regolamento GBER) disciplina gli aiuti di stato a finalità regionale.

In particolare, l’articolo 14 disciplina gli “Aiuti a finalità regionale agli investimenti” ed inizia definendo i soggetti beneficiari e le tipologie di investimento che possono essere aiutate:

  • Nelle zone assistite che soddisfano le condizioni dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato, gli aiuti possono essere concessi per un investimento iniziale, a prescindere dalle dimensioni del beneficiario;
  • Nelle zone assistite che soddisfano le condizioni dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, gli aiuti possono essere concessi a PMI per qualsiasi forma di investimento iniziale. Gli aiuti alle grandi imprese possono essere concessi solo per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica nella zona interessata.

E’ facile vedere che nelle zone assistite 107.3.a) non vi sono limiti dimensionali delle imprese ammissibili a fruire dell’aiuto purché l’investimento sia un investimento iniziale. Mentre nelle zone 107.3.c), se le PMI non hanno problemi di ammissibilità, le grandi imprese possono fruire di aiuti solo per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica.

Approfondiamo quindi che differenza c’è tra un investimento iniziale ed un investimento iniziale per una nuova attività economica.

Per investimento iniziale si intende:

  1. un investimento in attivi materiali e immateriali relativo:
    1. alla creazione di un nuovo stabilimento,
    2. all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente,
    3. alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente
    4. a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
  2. l’acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un’impresa;

Per investimento iniziale a favore di una nuova attività economica, si intende

  1. un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;
  2. l’acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell’acquisizione;

 

I costi ammissibili ed il vincolo di mantenimento

Sono ammissibili i seguenti costi:

  1. i costi per gli investimenti materiali e immateriali;
  2. i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale, calcolati su un periodo di due anni; o
  3. una combinazione dei costi di cui alle lettere a) e b), purché l’importo cumulato non superi l’importo più elevato fra i due.

Per garantire la diffusione degli effetti positivi degli investimenti delle imprese nelle zone assistite, il Regolamento prevede anche che:

“Art. 14.5 Una volta completato, l’investimento è mantenuto nella zona beneficiaria per almeno cinque anni o per almeno tre anni nel caso delle PMI.

Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo, a condizione che l’attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il pertinente periodo minimo.”

Per quanto riguarda l’intensità di aiuto, non supera, in equivalente sovvenzione lordo, l’intensità massima di aiuto stabilita nella carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento in cui l’aiuto è concesso nella zona interessata.

Seppur molto in sintesi quanto esposto sopra è utile nel momento in cui si voglia partecipare ad un bando che lasci all’impresa beneficiaria la scelta di quale Regolamento UE avvalersi per la concessione dell’aiuto: de minimis, in esenzione per aiuti a finalità regionale, in esenzione per investimenti delle PMI, …

In tal caso, infatti, si dovrà inquadrare corretamente le caratteristiche soggettive, oggettive e temporali del programma e quindi scegliere la normativa ammissibile che massimizza l’aiuto concesso.

La finanza agevolata rappresenta un’enorme opportunità per le imprese, ma spesso rimane inutilizzata, il che è un vero peccato. Siamo consapevoli che gli argomenti e le normative possono risultare complessi da comprendere, e il processo burocratico per partecipare richiede tempo, risorse e competenze specifiche… Ed è qui che entriamo in gioco.

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