Gli aiuti di Stato nel contesto dell’Unione Europea sono soggetti a rigidi criteri e procedure per garantire una sana concorrenza e promuovere la crescita economica. Tuttavia, esistono categorie di aiuti che possono essere esentate dall’obbligo di notifica alla Commissione Europea, come stabilito dai trattati. Tra queste categorie rientrano gli aiuti alla ricerca e sviluppo, fondamentali per l’innovazione e la competitività delle imprese.
Il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione delinea le condizioni in cui gli aiuti alla ricerca e sviluppo possono essere considerati compatibili con il mercato interno. Questo articolo esplora le motivazioni dietro l’esenzione di tali aiuti, definisce le attività ammissibili e stabilisce i costi e le intensità di aiuto consentiti.
Indice dei contenuti
Finanziamenti Statali e Esenzione dall’Obbligo di Notifica
Gli aiuti di Stato che rispettano i criteri definiti nell’articolo 107, paragrafo 1 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (di seguito “trattato”) sono soggetti all’obbligo di notifica alla Commissione Europea, come stabilito dall’articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, l’articolo 109 del trattato permette al Consiglio di stabilire categorie di aiuti esenti da questo obbligo. La Commissione, in conformità con l’articolo 108, paragrafo 4, del trattato, può adottare regolamenti relativi a queste categorie di aiuti di Stato.
Il Consiglio, tramite il regolamento (CE) n. 994/98, ha autorizzato la Commissione a dichiarare, in base all’articolo 109 del trattato, che alcune categorie di aiuti possono essere esentate dall’obbligo di notifica, con determinate condizioni, inclusi gli aiuti alla ricerca e sviluppo.
Motivazioni dell’Esenzione per la Ricerca e Sviluppo
Il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, noto come regolamento GBER, ha identificato le motivazioni per cui gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione possono essere oggetto di aiuti di Stato compatibili con il mercato interno.
Questi aiuti possono contribuire alla crescita economica sostenibile, alla competitività e all’occupazione. Gli aiuti alla ricerca e sviluppo possono affrontare i fallimenti di mercato che impediscono un ottimale sviluppo e produzione, come esternalità, informazioni asimmetriche e problemi di coordinamento.
Le PMI possono incontrare difficoltà nell’accesso a nuove tecnologie e personale qualificato. Gli aiuti alla ricerca e sviluppo possono superare queste sfide, facilitando l’accesso alle innovazioni e al trasferimento di conoscenze.
Per promuovere ulteriormente la ricerca e l’innovazione, sono necessarie infrastrutture di ricerca di alta qualità. Gli aiuti possono sostenere la creazione e la collaborazione di tali infrastrutture, migliorando la ricerca industriale e l’innovazione.
Definizioni delle Attività Ammissibili
Il Regolamento GBER fornisce definizioni specifiche per le attività ammissibili agli aiuti di Stato:
- Ricerca fondamentale: attività per acquisire nuove conoscenze senza applicazioni commerciali dirette.
- Ricerca industriale: attività pianificata per sviluppare nuovi prodotti o processi.
- Sviluppo sperimentale: utilizzo di conoscenze esistenti per migliorare prodotti o processi.
- Studio di fattibilità: valutazione obiettiva delle prospettive di un progetto.
- Innovazione dell’organizzazione: applicazione di nuovi metodi organizzativi.
- Innovazione di processo: applicazione di metodi di produzione migliorati.
Costi Ammissibili e Intensità di Aiuto
I costi ammissibili includono spese di personale, attrezzature, immobili, brevetti acquisiti e altri costi operativi direttamente collegati al progetto. L’intensità di aiuto varia in base al tipo di attività e le dimensioni dell’impresa beneficiaria, con un massimo dell’80% dei costi ammissibili.
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