Sei un manager d’azienda o un imprenditore che desidera ottenere agevolazioni per sostenere la tua attività?
Bene, è importante essere consapevoli di alcune regole fondamentali per garantire che tutto sia fatto nel rispetto della legge.
Le normative nazionali sulle agevolazioni aziendali spesso prevedono contributi proporzionali alla dimensione dell’azienda richiedente. Ma cosa significa realmente “dimensione aziendale” e perché è così importante comprenderne i criteri corretti
La dimensione di un’azienda è determinata da specifici parametri stabiliti dalla Commissione Europea e adottati dagli stati membri. È fondamentale essere onesti e precisi nella dichiarazione delle dimensioni aziendali in una domanda di agevolazione. Dichiarare di essere di dimensioni minori di quanto effettivamente si è potrebbe portare a ottenere indebitamente maggiori agevolazioni, con tutte le conseguenze legali e penali che ciò comporta.
Ecco perché è cruciale avere una comprensione chiara dei criteri di calcolo corretti per la dimensione di un’impresa. Solo così potrai presentare domande di agevolazione in modo corretto ed etico, evitando qualsiasi rischio di sanzioni.
Se desideri saperne di più su come calcolare correttamente la dimensione della tua impresa e massimizzare le tue possibilità di ottenere agevolazioni, siamo qui per aiutarti.
In questo articolo ti illustriamo integralmente la normativa in modo che tu possa avere tutte le informazioni.
Indice dei contenuti
Cosa prevede la normativa
Le normative agevolative nazionali devono essere emanate in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di stato ed a quanto stabilito nel Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.
In tema di aiuti di stato, una delle normative europee con più ampia portata è senz’altro il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, “che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato”, meglio conosciuto come “Regime generale di esenzione per categoria” o come più brevemente viene chiamato dagli addetti ai lavori, “Regolamento GBER”, dove GBER è l’acronimo dell’inglese General Block Exemption Regulation.
L’allegato I al regolamento GBER riprende le disposizioni relative al calcolo della dimensione di impresa stabilite nella Raccomandazione della Commissione UE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese. Queste disposizioni sono state poi recepite in Italia dall’allora Ministero delle Attività Produttive con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005, che fornisce le indicazioni per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive e si applica alle imprese operanti in tutti i settori produttivi.
I criteri dimensionali delle imprese
In questo paragrafo puoi trovare tutti i dettagli su come la normativa regolamenta le categorie dimensionali delle imprese, se vuoi capire bene dove rientra la tua impresa continua a leggere, sei nel posto giusto.
La normativa definisce due categorie dimensionali:
- Le Piccole e Medie Imprese
- Le Grandi Imprese
All’interno della categoria delle PMI sono presenti 3 livelli dimensionali:
- Micro Imprese
- Piccole Imprese
- Medie Imprese
All’interno della categoria Grandi Imprese sono presenti, invece, tutte le imprese che non appartengono alla categoria di PMI.
Parametri per la definizione della dimensione di impresa
La normativa ha individuato tre parametri numerici, attraverso cui determinare la dimensione aziendale.
- Numero di occupati
- Fatturato
- oppure, in alternativa al fatturato, il totale di bilancio.
Prima di vedere più precisamente come la normativa definisce i valori riferiti ai tre parametri sopra, definiamo quale è il periodo di riferimento da prendere in considerazione.
I dati da prendere in considerazione sono quelli dell’ultimo bilancio chiuso ed approvato alla data di sottoscrizione della dichiarazione attestante la dimensione aziendale e/o la domanda di agevolazione. Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato, dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR 23 dicembre 1974 n. 689.
Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, o se non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell’attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.
Entrando nel dettaglio, la normativa specifica come misurare i parametri.
Se sei arrivato fino a qui a leggere e vuoi capire tutto nel dettaglio ti invitiamo a proseguire la lettura del prossimo paragrafo.
Come calcolare i parametri
Numero occupati
Per occupati si intendono i dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell’impresa e legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, esclusi i seguenti:
- dipendenti posti in cassa integrazione straordinaria;
- apprendisti con contratto di apprendistato;
- persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento;
- i congedi di maternità, paternità e parentali.
Si considerano dipendenti dell’impresa anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell’impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti; con riferimento a questi ultimi gli stessi devono percepire un compenso per l’attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Al fine del calcolo in termini di ULA il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA, a meno che il contratto che regola i rapporti tra la società ed il socio stesso specifichi una durata inferiore all’anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA).
Il numero di occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Ad esempio, un dipendente a tempo determinato per 3 mesi vale 3:12 = 0,25 ULA. Un altro esempio, un dipendente a tempo indeterminato, part time al 45% vale 0,45 ULA.
Il calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese l’attività lavorativa prestata per più di 15 giorni solari.
Fatturato
Corrispondente alla voce A.1 del conto economico.
Totale di bilancio
Corrisponde al totale attività dello stato patrimoniale.
Soglie dimensionali
Nella tabella sotto sono esposte le soglie dei parametri dimensionali.
OCCUPATI
(ULA) |
FATTURATO
(milioni di Euro) |
TOT. ATTIVITA’
(milioni di Euro) |
|
MICRO IMPRESA | < 10 | <= 2 | <= 2 |
PICCOLA IMPRESA | < 50 | <= 10 | <= 10 |
MEDIA IMPRESA | < 250 | <= 50 | <= 43 |
Affinché un’impresa sia classificabile in una determinata classe dimensionale, è necessario che il numero dei suoi occupati sia inferiore al valore soglia indicato in tabella e che o il fatturato o il totale attività dello stato patrimoniale (cioè almeno uno tra questi due valori), non sia superiore al rispettivo valore soglia indicato in tabella.
Ad esempio: è di dimensione “piccola” l’impresa con 32 ULA, 16 milioni di euro di fatturato e 6 milioni di euro di totale attività. Questo perché il valore degli occupati è inferiore alla soglia di 50 ULA e il valore del totale attività è inferiore al valore soglia di 10 milioni di euro. Il solo fatturato che supera il valore soglia di 10 milioni di euro, non comporta il passaggio a media impresa.
Imprese autonome e gruppi di imprese
L’esempio sopra, implicitamente, dava per appurato che l’impresa di cui si è calcolata la dimensione fosse un’impresa “autonoma”, cioè non appartenesse ad un gruppo di imprese, fosse questo formale o informale.
La normativa ha regolamentato i criteri per il calcolo della dimensione di impresa anche nei casi in cui l’impresa appartenga ad un gruppo di imprese. A tal fine ha definito le imprese come segue:
- Impresa autonoma
- Impresa associata
- Impresa collegata
Imprese autonome
sono le imprese che non sono né associate né collegate.
Imprese associate
Sono le imprese, non identificabili come imprese collegate, tra le quali esiste la seguente relazione: un’impresa detiene, da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa.
Imprese collegate
Sono le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:
- l’impresa in cui un’altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
- l’impresa in cui un’altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
- l’impresa su cui un’altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
- le imprese in cui un’altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.
Inoltre, un’impresa può essere ritenuta collegata ad un’altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che esercitino la loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.
Affinché si possa determinare il collegamento fra tali imprese, debbono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni:
- la persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale;
- le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa Divisione ATECO-ISTAT, ovvero un’impresa ha fatturato all’altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.
Il periodo di riferimento per la verifica dei rapporti di collegamento ed associazione è la data di sottoscrizione della dichiarazione sulla dimensione di impresa e/o della domanda di agevolazione.
Nel momento in cui l’impresa beneficiaria sia associata o collegata a una o più altre imprese, il calcolo del valore dei parametri rilevanti per la definizione della dimensione di impresa prenderà in considerazione, oltre ai parametri dell’impresa beneficiaria, come già visto, anche quelli delle associate e collegate, nel seguente modo.
Imprese associate
Ai dati degli occupati e del fatturato o dell’attivo patrimoniale dell’impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due), i dati dell’impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell’impresa richiedente medesima.
Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata.
Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all’impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell’impresa o dai conti consolidati nei quali l’impresa è ripresa tramite consolidamento.
Imprese collegate
I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all’impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell’impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste.
Eccezioni e presunzioni
In aggiunta a quanto già stabilito, la normativa prevede anche una serie di eccezioni e presunzioni in merito al criterio di calcolo dei parametri rilevanti. Di seguito riportiamo le principali.
La quota del 25% nel capitale dell’impresa richiedente può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all’impresa richiedente:
- società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
- università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
- investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.
Ad eccezione dei casi riportati sopra, un’impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.
L’impresa richiedente è considerata autonoma nel caso in cui il capitale dell’impresa stessa sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e l’impresa medesima dichiari di poter presumere in buona fede l’inesistenza di imprese associate e /o collegate.
La normativa approfondisce inoltre cosa si intenda, ad esempio, per ente pubblico, per società pubbliche di partecipazione, per società a capitale di rischio, e altro ancora, oltre a come gestire le fiduciarie. Inoltre, ha messo a disposizione nel corso degli anni un comitato tecnico che potesse dirimere i dubbi in casi particolari di difficile inquadramento.
In conclusione
Da quanto detto, risulta evidente che il calcolo della dimensione di impresa può essere agile in rari casi di semplice di impresa autonoma ma diventa un terreno spinoso, davanti a configurazioni societarie più complesse facilmente ritrovabili in gruppi informali di imprese appartenenti alla stessa famiglia/soci, come è diffuso trovare nel panorama economico italiano.
Affidarsi ad un qualificato professionista è, quindi, opportuno oltre che utile, poiché dobbiamo ricordare che le domande di agevolazione sono sempre inoltrate nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con tutte le conseguenze civili e penali che questo strumento prevede nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi.
In Make Finance siamo in grado di supportarti ad individuare correttamente la dimensione d’impresa, a prescindere che tu voglia accedere a tutti benefici che offre la finanza agevolata (bandi, contributi incentivazioni etc…) ti invitiamo a riflettere sull’importanza di essere consapevoli di come è classificata la tua azienda.
Ti invitiamo a contattarci per avere tutte le informazioni a riguardo.