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RAVVEDIMENTO PER IL BONUS RICERCA E SVILUPPO: novità “riversamento spontaneo” del credito d’imposta R&S 2015-2019 e chiarimenti sull’agevolazione

Con la pubblicazione in G.U. Serie 252 del 21.10.21 del D.L. 146/2021 (Decreto Fiscale) è stata introdotta la possibilità di “riversare spontaneamente” il credito d’imposta R&S 2015-2019 mediante autodenuncia da parte del contribuente.

Il decreto fiscale (art 5, commi 7-12) prevede una sorta di “regolarizzazione” per i crediti d’imposta in materia di investimenti in attività di ricerca e sviluppo, nei casi in cui l’utilizzo di detti crediti sia avvenuto in maniera “indebita”.

La norma stabilisce che i soggetti interessati possono effettuare il “riversamento” dell’importo del credito indebitamente utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini previsti nei commi seguenti.

In linea generale, Il decreto fiscale prevede la possibilità di regolarizzare l’utilizzo indebito di crediti d’imposta per ricerca e sviluppo: il riversamento spontaneo dell’ammontare del credito indebitamente utilizzato può essere effettuato entro il 16 dicembre 2022 (anche in forma rateale), senza applicazione di interessi e sanzioni, previa presentazione di apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre. La previsione può essere utile anche nei casi di applicazione dubbia della normativa, per definire eventuali contestazioni nel frattempo intervenute. A condizione, però, che l’atto impositivo non sia divenuto definitivo alla data di entrata in vigore del decreto.

La procedura è applicabile sia nel caso di credito non spettante perché le spese sono relative ad attività realmente svolte ma in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta, sia nell’ipotesi di utilizzo di un credito in misura superiore a quella corretta, per errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento.

La Ratio Legis di questa norma deriva dall’elevata difficoltà di comprensione nell’applicazione dei requisiti oggettivi applicabili al Credito di imposta Ricerca e Sviluppo, Innovazione e Design.

Sin dall’origine, la maggiore difficoltà che le imprese hanno trovato nell’applicazione della normativa è stata quella di poter definire, in concreto, con certezza l’ambito oggettivo degli investimenti agevolabili. 

Ne è nato un ampio contenzioso perché gli Organi di controllo hanno sovente contestato l’applicazione dell’agevolazione prevista dal D.L. n. 145/2013, e l’Agenzia delle Entrate ha conseguentemente richiesto il riversamento del credito utilizzato (nel presupposto che tale utilizzo fosse “indebito”), con applicazione di sanzioni ed interessi.

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Bonus Ricerca e Sviluppo: come evitare altri errori

Come puoi capire dunque, è veramente indispensabile poter fare affidamento su consulenti che siano in grado di affiancarti nella compilazione delle pratiche per la finanza agevolata in modo corretto, così da evitare fastidiosi disguidi.

Noi di Make Group sottolineiamo SEMPRE ai nostri clienti cosa intendiamo per Ricerca & Sviluppo, ovvero:

  • Innovazione di PROCESSO non è Ricerca & Sviluppo agevolabile
  • Innovazione di PRODOTTO non è Ricerca & Sviluppo agevolabile

I criteri per la corretta applicazione di tali definizioni sono dettati dall’art. 2 del decreto 26 maggio 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell’OCSE.

Si intendono attività di Ricerca & Sviluppo le attività:

  • ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici finalizzati principalmente all’acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, attraverso l’analisi delle proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente considerare un utilizzo o un’applicazione particolare a breve termine delle nuove conoscenze acquisite da parte dell’impresa
  • ricerca industriale: si considerano attività di ricerca industriale i lavori originali intrapresi al fine di individuare le possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove conoscenze derivanti da un’attività di ricerca fondamentale o al fine di trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di uno scopo o un obiettivo pratico predeterminato; tali attività, in particolare, mirano ad approfondire le conoscenze esistenti al fine di risolvere problemi di carattere scientifico o tecnologico; il loro risultato è rappresentato, di regola, da un modello di prova che permette di verificare sperimentalmente le ipotesi di partenza e di dare dimostrazione della possibilità o meno di passare alla fase successiva dello sviluppo sperimentale, senza l’obiettivo di rappresentare il prodotto o il processo nel suo stato finale;
  • sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico: si considerano attività di sviluppo sperimentale i lavori sistematici, basati sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o
    dall’esperienza pratica, svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie in funzione della realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi di produzione o in funzione del miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti. Per miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti s’intendono le modifiche che hanno il carattere della novità e che non sono il risultato di un semplice utilizzo dello stato dell’arte nel settore o dominio di riferimento. Il risultato dei lavori di sviluppo sperimentale è di regola rappresentato da prototipi o impianti pilota. Per prototipo s’intende un modello originale che possiede le qualità tecniche essenziali e le caratteristiche di funzionamento del prodotto o del processo oggetto delle attività di sviluppo sperimentale e che permette di effettuare le prove per apportare le modifiche necessarie e fissare le caratteristiche finali del prodotto o del processo; per impianto pilota s’intende un insieme di macchinari, dispositivi, attrezzature o altri elementi che permette di testare un prodotto o un processo su una scala o in un ambiente prossimi alla realtà industriale o finale.

Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, assumono rilevanza le attività di ricerca e sviluppo che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa.

Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

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Ravvedimento per il bonus Ricerca e Sviluppo: come e quando presentare la richiesta

I soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento in esame devono inviare apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2022. Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura saranno definiti con provvedimento dell’Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 maggio 2022.

In ogni caso, la richiesta deve specificare:

  • il periodo o i periodi d’imposta di maturazione del credito d’imposta per cui è presentata la richiesta;
  • gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo;
  • tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili.

Ravvedimento per il bonus Ricerca e Sviluppo: termine del riversamento

L’importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione, indicato nella comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate, deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022. Il versamento può essere effettuato in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024.

In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2022, gli interessi calcolati al tasso legale.

Il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione.

Il comma 11 della norma in esame precisa che la procedura di regolarizzazione “si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto” e che, in caso di riversamento rateale, “il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l’applicazione di una sanzione pari al 30 per cento degli stessi e degli interessi nella misura” fiscale, con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2022.

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