La concessione di una garanzia agevolata su un prestito richiesto da un’impresa costituisce un aiuto di stato e, come tale, deve essere conforme alla normativa europea sugli aiuti di stato.
La Commissione Europea ha stabilito che una garanzia agevolata è conforme al diritto europeo se il metodo di calcolo utilizzato dallo Stato Membro, al fine di quantificare l’entità di aiuto (chiamato tecnicamente, Equivalente Sovvenzione Lordo, in breve ESL), è stato approvato dalla Commissione.
Con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010 l’Italia ha visto approvato dalla Commissione europea il proprio “Metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI”.
Per individuare l’entità dell’aiuto dato dalla garanzia agevolata, il metodo si basa sulla determinazione di un teorico premio di mercato che viene confrontato con il premio effettivamente addebitato.
In sostanza, l’agevolazione connessa al rilascio delle garanzie agevolate è rappresentata dalla differenza tra il prezzo teorico di mercato di una garanzia analoga e il prezzo richiesto, quale premio di garanzia, dall’ente erogatore dell’agevolazione.
Il premio teorico di mercato è determinato in maniera tale da comprendere la probabilità di perdite al netto dei recuperi, la (adeguata) remunerazione del capitale e i costi amministrativi.
L’ESL (entità dell’aiuto) è l’importo aggregato dei differenziali annui, fra questo premio teorico di mercato e il premio effettivamente pagato, attualizzati alla data di concessione della garanzia.
Il premio teorico di mercato di una garanzia è determinato nel seguente modo:
[1] I = D * Z * (Fr + C + R)
dove:
I = premio teorico di mercato della garanzia;
D = importo del finanziamento in essere assistito dalla garanzia;
Z = percentuale di copertura della garanzia rispetto all’importo del finanziamento D;
Fr = fattore di rischio del regime (in percentuale);
C = costi amministrativi (in percentuale);
R = remunerazione delle risorse pubbliche investite nell’ambito del regime di garanzia (in percentuale).
Ai nostri fini – senza approfondire i casi di garanzie infra-annuali e di garanzie pluriennali a premio annuo – nel caso il premio effettivo per la garanzia agevolata sia pagato una tantum (c.d. premio unico) all’atto della concessione della garanzia e nell’ipotesi in cui la durata della garanzia sia superiore ai 12 mesi, la formula da applicare per la determinazione dell’ESL sarà:
[2] ESL = [ Σt It * (1 + i)-t ] – Pu
dove:
i = tasso di riferimento di cui alla comunicazione sui tassi di riferimento;
It = premio teorico annuo relativo all’anno t, calcolato secondo la formula [1] in cui, in tal caso, D rappresenta il debito residuo all’anno t del finanziamento garantito, calcolato convenzionalmente ipotizzando un piano di ammortamento a rate annuali costanti al tasso i;
Pu = (D*Z*G) = premio versato una tantum all’atto della concessione della garanzia, dove G è il premio (in percentuale) effettivamente pagato a fronte dell’ammissione al regime di garanzia.
Come nota conclusiva e senza dilungarsi oltre, la metodologia adottata dall’Italia e autorizzata dalla Commissione europea contiene anche le regole per la determinazione e l’aggiornamento del fattore di rischio (Fr, nelle formule sopra), per la determinazione dei costi amministrativi ( C ) e della remunerazione del capitale ( R ).
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