Queste agevolazioni, sotto forma di Credito d’Imposta, sono state introdotte con legge di bilancio del 2020, come parte integrante del Piano Nazionale “Industria 4.0”.
Essendo una parte importante della politica industriale del governo, il legislatore e l’esecutivo si sono posti l’obiettivo di sostenere economicamente tutte quelle aziende che impiegano risorse aziendali per sviluppare il proprio prodotto o i propri processi aziendali, per fare attività di ricerca e sviluppo o per innovare il proprio prodotto dal punto di vista estetico. I destinatari di questa agevolazione sono dunque tutte le aziende che sviluppano progetti per innovarsi, migliorarsi sul mercato e, di conseguenza, contribuire allo sviluppo economico dell’intero Paese.
Per tutti questi progetti, parliamo di costi che l’azienda investe per allargare il proprio mercato e le proprie vendite. Ma prima che questi effetti si vedano, gli investimenti in tutta la fase pre-competitiva sono a fondo perduto. Proprio per questo, lo Stato aiuta le imprese che sostengono questi costi.
Per tutte queste agevolazioni i costi ammissibili a formare la base di calcolo per il credito d’imposta sono: i costi del personale impiegato nel progetto, i costi degli amministratori coinvolti (in misura massima del 50% del lor compenso), le spese sostenute prima di immettere il prodotto sul mercato, come le spese per la prototipazione, per materiali o per consulenze esterne.
In dettaglio, il credito d’imposta, così come definito dalla legge di bilancio per il 2020, ammette all’agevolazione fiscale tutti i progetti di:
- Ricerca e Sviluppo (articolo 1 comma 200 legge 160 del 2019)
- Innovazione tecnologica di Prodotto o dei Processi produttivi (articolo 1 comma 201 legge 160 del 2019)
- Design e Ideazione Estetica (articolo 1 comma 202 legge 160 del 2019)
Per progetti di Ricerca e Sviluppo si intendono “le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico”.
Per meglio identificare questa definizione, la stessa legge si appoggia alle definizioni del Manuale di Frascati, il quale definisce le attività di ricerca e sviluppo con cinque criteri:
- Novità: La ricerca deve tendere all’acquisizione di conoscenze innovative, consentendo di superare quelle già presenti sul mercato
- Creatività: ovvero la ricerca deve apportare cambiamenti e miglioramenti.
- Incertezza/aleatorietà: Si ha attività di ricerca quando i risultati attesi, i costi da sostenere, il tempo da impiegare e le modalità per raggiungere il risultato sono incerti e non quantificabili in maniera precisa nella fase iniziale del progetto.
- Sistematicità: ovvero essere programmata, precisa e documentabile.
- Riproducibilità: come in tutte le ricerche scientifiche, il risultato deve essere replicabile n-volte.
I progetti di Innovazione Tecnologica di Prodotto o di Processo invece, riguardano “le attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell’ecocompatibilità o dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi”. La legge precisa inoltre che NON sono considerate attività ammissibili tutte le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti o a differenziarli sul mercato per elementi estetici o dettagli, nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti.
Anche in questo caso, il legislatore utilizza i manuali dell’OCSE per meglio definire i progetti di Innovazione Tecnologica. Infatti nel Manuale di Oslo troviamo le definizioni di:
- Innovazione di prodotto: è un bene o servizio nuovo o migliorato che si differenzia in modo significativo dai precedenti beni o servizi dell’azienda e che è stato introdotto sul mercato.
- Innovazione di processo: è un processo di business nuovo o migliorato per una o più funzioni aziendali che differisce in modo significativo dai precedenti processi aziendali e che è stato messo in uso dall’azienda.
Nonostante le escluda dalla definizione di innovazione tecnologica, il legislatore ammette all’agevolazione fiscale anche tutte le attività che si occupano soltanto del rinnovamento estetico del prodotto, come Credito d’imposta per le attività di Design e Ideazione estetica.
Basti pensare alle moltissime aziende nel settore dell’abbigliamento, dell’arredamento e della moda, che impiegano ogni anno risorse aziendali per rinnovare la propria offerta di prodotti e restare competitivi sul mercato.
Aliquote CdI R&S, Inn. Tec. e Design |
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Attività | ||||
Periodo d’imposta | Ricerca e Sviluppo | Innovazione Tecnologica | Inn. Tecnologica 4.0 e green | Design e Ideazione Estetica |
2020 | 20% | 10% | 15% | 10% |
2021 | 20% | 10% | 15% | 10% |
2022 | 20% | 10% | 15% | 10% |
2023 | 10% | 10% | 10% | 10% |
2024 | 10% | 5% | 5% | 5% |
2025 | 10% | 5% | 5% | 5% |
2026-2031 | 10% | non prevista | non prevista | non prevista |
Se l’azienda che ha portato avanti progetti di questo tipo è riuscita ad ottenere dei risultati significativi, allora quasi sicuramente deciderà di depositare questi risultati sottoforma di Brevetti, per proteggerne la proprietà industriale. In questo caso l’azienda può accedere anche al regime fiscale opzionale denominato “Patent Box”.
Questo, cumulabile con il Credito d’Imposta per Ricerca e Sviluppo, Innovazione Tecnologica o Design e Ideazione Estetica, sostiene tutte le aziende che hanno depositato un bene immateriale per proteggerne la proprietà industriale, come Brevetti per invenzioni o modelli di utilità, Disegni o Modelli, oppure copyright dei software.
La nuova disciplina consente di maggiorare del 110% gli stessi costi rendicontati con il Credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, ai fini delle Imposte sui redditi e dell’Imposta regionale sulle attività produttive (IRES e IRAP). Il vantaggio in termini di risparmio della tassazione aziendale ammonta a circa il 30% dei costi sostenuti.