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Il nuovo Piano Transizione 5.0 introduce importanti novità nel panorama della finanza agevolata, offrendo alle imprese strumenti per sostenere processi di sostenibilità e innovazione. Con una dotazione complessiva di 63 miliardi di euro provenienti dal PNRR, questo piano rappresenta un’evoluzione significativa rispetto ai precedenti incentivi del Piano Transizione 4.0.

 

Indice dei contenuti

Principali Novità del Piano Transizione 5.0

Il Piano Transizione 5.0, nella sua bozza del decreto attuativo, propone diverse novità:

  1. Definizione di struttura produttiva e processo interessato: Maggiore chiarezza sui criteri per identificare le strutture e i processi ammissibili.
  2. Avvio degli investimenti: Gli investimenti devono avere ordini datati dal 1° gennaio 2024. Esclusi quelli con acconti versati prima di questa data.
  3. Comunicazione ex ante: Valida anche per Transizione 4.0. Se un’azienda non completa il percorso per il credito d’imposta 5.0, può passare al piano 4.0 senza ripetere la comunicazione di avvio.

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Modifiche Legislative

La legge di conversione del Decreto Agevolazioni Fiscali (G.U. del 28 maggio 2024) introduce:

  • Obbligo di comunicazione degli ordini: Attestazione degli ordini accettati con acconto di almeno il 20% entro 30 giorni dalla prenotazione del credito d’imposta, pena la decadenza del beneficio.
  • Divieto di compensazioni: Non possibile tramite modello F24 se ci sono iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi scaduti superiori a 100.000 euro.
  • Periodo di investimenti: Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025.

 

Benefici del Piano Transizione 5.0

Il credito di imposta del Piano Transizione 5.0 offre vantaggi rispetto al precedente ma ancora presente Piano Transizione 4.0:

  • Conformità e risultati di efficienza energetica: Beneficio subordinato a questi criteri.
  • Aliquote maggiori: Crescono in base al livello di risparmio energetico.
  • Massimale di spesa: Aumentato da 20 a 50 milioni di euro.
  • Certificazione: Necessaria sia ex ante che ex post.

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Investimenti Ammissibili

Gli investimenti ammissibili includono:

  1. Beni strumentali materiali o immateriali 4.0:
    • Software per monitoraggio e gestione dei consumi energetici.
    • Software aziendali acquistati insieme ai sistemi per il monitoraggio energetico.
  2. Beni per autoproduzione e autoconsumo da fonti rinnovabili:
    • Pannelli prodotti nell’UE con efficienza minima del 215%.
    • Maggiorazioni del 120% e 140% in casi specifici.
  3. Formazione del personale:
    • Formazione in competenze per la transizione verde e transizione digitale, erogata da soggetti esterni autorizzati, fino al 10% degli investimenti in beni strumentali, con un massimo di 300.000 euro.
    • I progetti formativi devono avere una durata non inferiore a 12 ore e dovranno sempre includere almeno un modulo formativo (minimo di 4 ore) su una delle seguenti tematiche:
      1. Integrazione di politiche energetiche volte alla sostenibilità all’interno della strategia aziendale
      2. Tecnologie e sistemi per la gestione efficace dell’energia
      3. Analisi tecnico-economiche per il consumo energetico, l’efficienza energetica e il risparmio energetico
      4. Impiantistica e fonti rinnovabili (produzione e stoccaggio energie da fonti rinnovabili)
    • E almeno un modulo formativo da quattro ore su:
      1. integrazione digitale dei processi aziendali
      2. Cybersecurity
      3. Business data analytics
      4. Intelligenza artificiale e Machine learning
    • Sono ammesse le seguenti spese:
      1. Le spese relative ai formatori, cioè i soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa
      2. Le università, pubbliche o private, ed enti pubblici di ricerca
      3. I soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001
      4. I soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37
      5. I Competence Center
      6. Gli European Digital Innovation Hubs
      7. Le ITS Academy negli ambiti green e digitale
      8. I costi di esercizio relativi ai formatori e al personale dipendente, nonché per i titolari di impresa e soci lavoratori, partecipanti alla formazione, direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, ad esclusione delle spese di alloggio diverse dalle spese di alloggio minime necessarie per personale con disabilità
      9. I costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione
      10. Le spese di personale dipendente, nonché dei titolari di impresa e soci lavoratori, partecipanti alla formazione e le spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione

 

Requisiti e Aliquote Piano Transizione 5.0

Le aziende devono rispettare i requisiti del Piano Transizione 4.0 e dimostrare un risparmio energetico di almeno il 3% (impresa) o il 5% (processo produttivo). In caso contrario, potranno beneficiare solo delle aliquote del Piano Transizione 4.0 fino al 2025.

Il credito d’imposta prevede aliquote crescenti in base al livello di efficienza energetica raggiunto a fronte dell’investimento sostenuto.

 

SCAGLIONI INVESTIMENTI (IN UNITA’ DI EURO) RISPARMIO ENERGETICO 3% DELLA STRUTTURA PRODUTTIVA O 5% DEL PROCESSO INTERESSATO RISPARMIO ENERGETICO 6% DELLA STRUTTURA PRODUTTIVA O 10% DEL PROCESSO INTERESSATO RISPARMIO ENERGETICO 10% DELLA STRUTTURA PRODUTTIVA O 15% DEL PROCESSO INTERESSATO
DA 0 A 2,5 MLN 35% 40% 45%
DA 2,5 A 10 MLN 15% 20% 25%
DA 10 AI 50 MLN 5% 10% 15%

Il risparmio energetico viene valutato su base annuale, confrontando i consumi con quelli dell’anno precedente all’inizio degli investimenti, escludendo eventuali variazioni nei volumi produttivi e condizioni esterne che potrebbero influenzare il consumo di energia. Per le nuove imprese, si considerano i consumi medi annui in uno scenario di riferimento alternativo.

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Certificazione e Fruizione del Piano Transizione 5.0

Il risparmio energetico previsto e, successivamente, raggiunto sarà certificato tramite una verifica preliminare (ex ante) e una finale (ex post). Rimane obbligatoria la conferma dell’avvenuta interconnessione del bene materiale e immateriale 4.0 al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Le piccole e medie imprese possono ottenere un ulteriore credito d’imposta per tali spese, fino a un massimo di 10.000 € per impresa. La fruizione del credito è automatica.

Oltre alla certificazione ex ante, le imprese devono presentare al GSE una comunicazione preliminare con la descrizione del progetto di investimento e il costo associato. Il GSE verifica la completezza della documentazione e, se vi sono risorse disponibili, il credito viene “prenotato”. Al termine dell’investimento, l’impresa invia al GSE una comunicazione di completamento dell’investimento corredata dalla certificazione ex post. A questo punto, il GSE trasmette all’Agenzia delle Entrate le informazioni sull’impresa e il credito d’imposta definitivo.

Il credito d’imposta 5.0 è utilizzabile in compensazione e sarà disponibile trascorsi 5 giorni dalla trasmissione dei dati definitivi dal GSE all’Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2025. Nel caso in cui l’azienda non abbia capienza per fruire dell’intero credito 5.0, può riportare l’importo non utilizzato in avanti e suddividerlo in cinque quote annuali di pari importo.

Il risparmio energetico deve essere certificato da un EGE, una ESCO o organismi di valutazione/ingegneri iscritti nella sezione A dell’albo professionale purché in possesso del diploma di laurea richiesto:

  • UNI CEI EN ISO/IEC 17029;
  • UNI EN ISO 14065;
  • UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, specificatamente per lo standard UNI CEI EN ISO 50001:2018;
  • UNI CEI EN ISO/IEC 17024, specificatamente per lo standard UNI CEI 11339;
  • UNI CEI EN ISO/IEC 17065, specificatamente per lo standard UNI CEI 11352;
  • L07 Lauree in Ingegneria Civile e Ambientale;
  • L09 Lauree in Ingegneria Industriale;
  • LM20 Lauree Magistrali in Ingegneria Aerospaziale e Astronautica;
  • LM22 Lauree Magistrali in Ingegneria Chimica;
  • LM23 Lauree Magistrali in Ingegneria Civile;
  • LM25 Lauree Magistrali in Ingegneria dell’Automazione;
  • LM28 Lauree Magistrali in Ingegneria Elettrica;
  • LM29 Lauree Magistrali in Ingegneria Elettronica;
  • LM30 Lauree Magistrali in Ingegneria Energetica e Nucleare;
  • LM33 Lauree Magistrali in Ingegneria Meccanica;
  • LM34 Lauree Magistrali in Ingegneria Navale.

 

Cumulabilità

Il credito d’imposta 5.0 è cumulabile con altre agevolazioni, salvo che non si superi il costo sostenuto, ma non con il Credito d’Imposta Beni Strumentali 4.0 o il credito d’imposta ZES Unica. Confermato invece il cumulo con la Nuova Sabatini.

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Approfondisci e cogli l’opportunità per la tua impresa

Il Piano Transizione 5.0 offre nuove opportunità di finanziamento per le imprese orientate verso la sostenibilità e l’innovazione, aumentando le aliquote e i massimali di spesa, con un forte focus sul risparmio energetico e l’interconnessione tecnologica.

La finanza agevolata rappresenta un’enorme opportunità per le imprese, ma spesso rimane inutilizzata, il che è un vero peccato. 

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