Nuova misura di finanza agevolata relativa ai Crediti d’imposta locazioni a uso non abitativo: Affitto d’azienda e immobili ad uso non abitativo, contributo a fondo perduto per i mesi di gennaio, febbraio e marzo. Vediamo in che termini e a quali condizioni.
La Misura individua come beneficiari del credito d’imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso.
Non sono inclusi coloro che svolgono attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi.
Il credito d’imposta spetta a condizione che i «soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente».
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Crediti d’imposta locazioni a uso non abitativo: chi può beneficiare
Possono beneficiare di questa misura gli immobili oggetto di locazione, indipendentemente dalla categoria catastale che però devono essere destinati allo svolgimento effettivo delle seguenti attività:
- industriale;
- commerciale;
- artigianale;
- agricola;
- di interesse turistico.
È necessario che il canone sia stato corrisposto per poter fruire del credito.
Condizioni e modalità di erogazione dei crediti d’imposta locazioni a uso non abitativo
Il credito d’imposta è stabilito in misura percentuale in relazione ai canoni:
- 60% del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
- 30% del canone nei casi di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Il credito d’imposta è utilizzabile:
- in compensazione,
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa
- può essere ceduto: a) al locatore o al concedente; b) ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
Modalità di presentazione domanda Crediti d’imposta
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