Imprese danneggiate da crisi ucraina: con il DL 50/2022 del 17/05/2022 (c.d. Decreto Aiuti), pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è stato istituito il Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina, con una dotazione di 130 milioni di euro per l’anno 2022.
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Contributo fondo perduto per imprese danneggiate da crisi ucraina: soggetti beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:
- hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;
- hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente al 18 maggio 2022 incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021;
- hanno subito nel corso del trimestre antecedente al 18 maggio 2022 un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR.
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Contributo fondo perduto per imprese danneggiate da crisi ucraina: tipo di agevolazione
La dotazione finanziaria ammonta a 130 milioni di euro per l’anno 2022.
Le risorse del fondo sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna di esse un contributo a fondo perduto calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore al 18 maggio 2022 e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, determinata come segue:
- 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
- 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
- per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento è quello relativo all’anno 2021.
I contributi non possono comunque superare l’ammontare massimo di euro 400.000 per singolo beneficiario.
In caso di risorse insufficienti, il fondo verrà ripartito in modo proporzionale tra i beneficiari.
I contributi sono attribuiti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina».
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